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Forse non tutti sanno che..........

La Clausola penale inserita nei contratti sconta l’imposta di registro.

La clausola penale è “è un patto accessorio del contratto - posto dalle parti al fine di rafforzare il

vincolo contrattuale - con funzione sia di coercizione all’adempimento che di predeterminazione

della misura del risarcimento per l’inadempimento”1.

Tale clausola che può essere una clausola risolutiva espressa che contenga al suo interno la

previsione di una penale applicabile nel caso di inadempimento della parte contraente è soggetta

al pagamento dell’imposta di registro. Come riportato dall’Agenzia delle Entrate infatti “Il

pagamento che consegue in caso di inadempimento dalla stessa clausola è escluso dal regime

impositivo dell’I.V.A., ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che

stabilisce “Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi

moratori o di penalità per ritardi …”2.

Tale imposta è ulteriore rispetto a quella di registrazione del contratto di locazione.

La misura dell’imposta di registro viene prevista in misura fissa, pari ad Euro 200,00. Si ritiene

infatti che trovi applicazione per analogia l’articolo 27 del DPR 131/86 per il quale gli atti soggetti a

condizione sospensiva sono registrati con imposta calcolata in misura fissa.

Nel caso tuttavia venga effettivamente esercitata la clausola a seguito di inadempimento

dell’obbligazione da parte di uno dei contraenti, con conseguente applicazione della penale,

l’imposta di registro deve essere ricalcolata nella misura del 3% dell’importo richiesto a

titolo di penale. Se il valore che emerge è superiore ai 200,00 Euro deve essere versata la

differenza entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento.

Si ricorda che il versamento dell’imposta di registro deve essere eseguita con modello F24.

1 Cit. Risoluzione 91/E del 16 luglio 2004 emanata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e contenzioso.

2 Cit. Risoluzione 91/E del 16 luglio 2004 emanata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e contenzioso.

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